Sblocca-cantieri: come cambia la disciplina dei Consorzi Stabili negli appalti pubblici

Il decreto Sblocca-cantieri (D.L. n. 32/2019) – convertito con la Legge n. 55/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 ed in vigore dal 18/06/19 – ha riscritto l’art. 47 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), introducendo importanti novità per i consorzi stabili negli appalti.

In particolare, l’art. 47, comma 2, presenta oggi la seguente formulazione:

“2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto”.

Attraverso la modifica operata all’art. 47, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, il decreto Sblocca-cantieri prevede che i consorzi stabili tra imprenditori individuali, società commerciali o cooperative possano eseguire le prestazioni, con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto.

Una nuova disposizione del decreto-legge stabilisce, inoltre, che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata in capo ai singoli consorziati. All’art. 47 è stato, infatti, inserito il nuovo comma 2-bis, che così testualmente recita: “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”.

La disciplina previgente prevedeva invece che i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, potessero utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.

La norma, così come oggi formulata, ha indubbiamente il pregio di superare le gravi incertezze destate dalla precedente formulazione che, in buona sostanza, avrebbe decretato la morte dell’istituto dei consorzi  stabili, prevedendosi (anche per i lavori ed i servizi di ingegneria) che il cumulo dei requisiti ai fini della qualificazione poteva essere sfruttato solo attraverso i requisiti posseduti dalle consorziate designate in gara per l’esecuzione, mentre l’eventuale possibilità di utilizzare anche i requisiti posseduti dalle altre consorziate veniva subordinata alla stipulazione di un apposito contratto di avvalimento.

La modifica apportata è coerente con il modulo associativo del “consorzio stabile” che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate, rapporto che di per sé esclude qualsiasi forma di avvalimento dei requisiti o subappalto “interno”.

Riscrivendo il comma 2 dell’articolo 47 del Codice, in sostanza, si stabilisce che:

i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Per i lavori, si demanda al nuovo Regolamento Unico di attuazione, e non più alle Linee guida ANAC, di stabilire ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nelle more della emanazione del sopracitato Regolamento Unico – considerato che il DPR n. 207/2010, art. 81, rinvia all’articolo 36 comma 7 del Codice previgente, D.Lgs. n. 163/2006 – i consorzi stabili si qualificano mediante sommatoria dei requisiti delle consorziate secondo il principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”, senza ricorso all’avvalimento e con assegnazione dei lavori ad imprese del consorzio, senza che si configuri subappalto.

Questo in linea con la giurisprudenza che è ormai costante nel ritenere il consorzio stabile un soggetto giuridico autonomo astrattamente idoneo ad “operare con un’autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto” (Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 865, Consiglio di Stato, sez. III, 16.04.2019 n. 2493).

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LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI

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Codice appalti: al via consultazione pubblica su Regolamento

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